S3ntenza n.59 del 1985

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SENTENZA N. 59

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia d’ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia d’incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale) promosso con ordinanza emessa l'1 giugno 1982 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra De Lisa Biagio Domenico e il Sindaco del Comune di Pietrastornina, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 1982.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 1 giugno 1982 (notificata l'8 e comunicata il 9 successivi; pubblicata nella G. U. n. 331 del 1 dicembre 1982 e iscritta al n. 518 R.O. 1982) nel giudizio civile promosso da De Lisa Biagio Domenico per l'annullamento della delibera n. 2 del Consiglio Comunale di Pietrastornina del 20 marzo 1982, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale ne era stato eletto sindaco il dott. Vincenzo Rizzo, il Tribunale di Avellino, ritenuto che l'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154, correttamente interpretato, consente l’eleggibilità a sindaco di comuni, il cui territorio concorre a formare l'unità sanitaria locale e di popolazione eguale o inferiore ai 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con l’usl. stessa mentre non la consente nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e considerato che tale trattamento differenziato non trova razionali giustificazioni nel senso della riconosciuta eleggibilità nei comuni minori in quanto che questi ultimi influiscono sulle scelte politico-amministrative delle usl. a nulla rilevando la minor consistenza demografica in riferimento ai rapporti tra gli enti considerati che si estrinsecano con l'applicazione sia di poteri di partecipazione sia di poteri di controllo esercitabili anche dagli organi del singolo comune ai sensi della normativa del S.S.N., sollevò d'ufficio e giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione d’illegittimità dell'art. 8 n. 2 l. 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede la incompatibilità della carica di sindaco di comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie comprendenti il territorio di detti comuni: rilevante per essere incontroverso che Rizzo Vincenzo era stato eletto Sindaco del Comune di Pietrastornina, avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e il cui territorio é ricompreso in quello dell'unità sanitaria n. 4 con la quale il Rizzo medesimo era professionista convenzionato; non manifestamente infondata per essere ravvisabile violazione vuoi del principio di eguaglianza vuoi dell'art. 51 per il diverso trattamento delle incompatibilità vuoi dell'art. 97 per non essere assicurata l'imparzialità amministrativa.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 21 dicembre 1982, con il quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione sul riflesso I) che nella specie non di eleggibilità o no sibbene di compatibilità o no si tratta e, pertanto, ne é prevista, ex art. 9 l. 154/1981, la rimozione da parte dei soggetti interessati, II) che l’incompatibilità prevista dall'art. 8 rinviene la sua ratio nell'esigenza di impedire al sindaco di un comune, che concorre alla formazione degli organi di gestione della usl., di esercitare, attraverso i rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui ha la sola presidenza, un’influenza decisiva sulla Unità, con la quale é convenzionato o dalla quale dipende, III) poiché ciascun comune concorre, in modo proporzionale alla propria importanza, alla formazione di tali organi, la differenziazione operata dal legislatore ordinario tra comuni con più e comuni con meno di trentamila abitanti, ai fini dell' esistenza dell' incompatibilità, é quantificata in termini di ragionevole apprezzamento della influenza esercitabile nel primo caso e meno o per nulla esercitabile nel secondo caso dal professionista convenzionato o dipendente dalla unità sanitaria, ed eletto alla carica di sindaco, IV) che, comunque, i poteri di controllo, cui faceva richiamo il giudice a quo, a norma dei commi primo n. 2 e ultimo dell'art. 51 l. 833/1978 sono esercitati da appositi organi e dagli organi deliberanti dei comuni associati, mentre sindaco e assessori svolgono la sola funzione di convocazione degli organi deliberanti.

2.2. - Nell'adunanza del 20 febbraio 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

 

Considerato in diritto

 

3.1. - L'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia d' ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale) annovera tra le cariche che dipendenti delle unità sanitarie locali e professionisti con queste convenzionati non possono ricoprire, al n. 2) - sospettato d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal Tribunale di Avellino - quelle di "Sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco od assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati".

La specie, da cui l'incidente é sorto, ha per caratteristiche la dimensione della popolazione del Comune di Pietrastornina inferiore ai 30 mila abitanti e la qualità, nel sindaco eletto, di professionista convenzionato con l’usl. n. 4, nel cui territorio é ricompreso il Comune de quo.

3.2. - Va in linea preliminare rilevato che il sindaco di un comune - quali che siano le dimensioni territoriali di questo - non partecipa in quanto tale alla formazione degli uffici direttivi delle usl., né esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne segue che nella specie non si appalesano utili parametri l'art. 51 che, garantendo l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si riferisce all'incompatibilità non meno che alla ineleggibilità, né a maggior ragione l'art. 97, il quale, avendo di mira il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, suppone la conformità della fattispecie controversa ai canoni dettati nell'art. 51.

Fondamento non rinviene infine l'incidente nell'art. 3 perché le fattispecie delineate nel n.2 dell'art. 8 l. 154/1981 non sono identiche e, pertanto, il diverso trattamento riservato alle stesse non contrasta con il principio di eguaglianza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8 n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154 sollevata, con ordinanza 1 giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n 518 R.O. 1982), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità, alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie locali comprendenti il territorio di detti Comuni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 7 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.